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Divieto di intermediazione di manodopera - Somministrazione irregolare di lavoro - Cass. n. 12807/2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Divieto di intermediazione di manodopera - Somministrazione irregolare di lavoro - Art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 - Contratto di appalto - Distinzione - Indice di eterointegrazione - Nozione - Rilevanza - Conseguenze - Appalto non genuino - Nullità contrattuale - Indetraibilità dell'IVA. Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni In genere.

In tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa sicché, nel caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, è nullo con conseguente impossibilità di detrarre l'IVA da parte della società contribuente.

Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 12807 del 26/06/2020 (Rv. 658043 - 01)

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