Skip to main content

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3079 del 10/02/2020 (Rv. 65677

Principio di immutabilità della contestazione disciplinare - Rilevanza anche in sede giudiziale - Condotte del lavoratore oggetto di esame da parte del giudice di merito - Divergenza da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva - Possibilità - Esclusione - Sconfinamento dei poteri del giudice - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell'addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l'esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito - a fronte di una condotta del lavoratore sanzionata dal datore con il licenziamento con preavviso, previsto, ai sensi dell'art_ 54, comma 5, lett. c), del c.c.n.l. per il personale non dirigente di Poste Italiane, per l'ipotesi di "inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio con gravi danni alla società o a terzi" - aveva applicato di ufficio, una volta esclusa la prova del danno concreto e ritenuto che il dipendente avesse comunque pregiudicato l'immagine e la reputazione del datore, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ex art_ 54, comma 6, lett. c), del predetto c.c.n.l., prevista per l'ipotesi di "violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi").

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3079 del 10/02/2020 (Rv. 656772 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119, Cod_Proc_Civ_art_112

LAVORO

LAVORO SUBORDINATO

ESTINZIONE DEL RAPPORTO