Mobbing orizzontale -Configurabilità - Presupposti - Condotta dolosa posta in essere da altri dipendenti - Conoscenza da parte del datore di lavoro - Necessità.
Ai fini della configurabilità del "mobbing orizzontale", addebitabile in astratto al datore di lavoro quale condotta omissiva in violazione dell'art. 2087 c.c., con conseguente prova liberatoria a suo carico ex art. 1218 c.c., è necessario che il datore medesimo abbia avuto conoscenza dell'attività persecutoria, quindi necessariamente dolosa, posta in essere dai propri dipendenti nel contesto dell'ordinaria attività di lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1109 del 20/01/2020 (Rv. 656597 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1218
LAVORO
LAVORO SUBORDINATO
DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO