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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto -licenziamento individuale – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1888 del 28/01/2020 (Rv. 656694 - 02)

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo -Reintegra nel posto di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Rilevanza - Conseguenze.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nel caso di un sopravvenuto mutamento della situazione organizzativa e patrimoniale dell'azienda, tale da non consentire la prosecuzione dell'attività, il giudice che accerti l'illegittimità del recesso non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ma deve limitarsi ad accogliere la domanda di risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto, costituendo la sopraggiunta impossibilità totale della prestazione una vera e propria causa impeditiva dell'ordine di reintegrazione e della tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970, che preclude al lavoratore illegittimamente licenziato la possibilità di ottenere - sia pure per equivalente, con la corresponsione delle retribuzioni - il soddisfacimento del suo diritto alla continuazione del rapporto.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1888 del 28/01/2020 (Rv. 656694 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1256, Cod_Civ_art_1463

LAVORO

LAVORO SUBORDINATO

ESTINZIONE DEL RAPPORTO