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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 31520 del 03/12/2019 (Rv. 655997 - 01)

Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo – obiettivo - Soppressione del posto di lavoro - Obbligo del "repechage" - Presupposti - Posizioni lavorative disponibili - Individuazione - Criteri.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione del posto di lavoro, ai fini dell'obbligo del "repechage", non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori dell'organigramma aziendale ma solo quelle che siano compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, senza che sia previsto un obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 31520 del 03/12/2019 (Rv. 655997 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2103