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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto – Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29893 del 18/11/2019 (Rv. 655719 - 02)

licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo Sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni lavorative affidate - Obbligo di "repechage" - Manifesta insussistenza del fatto - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.

In caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il tema della ricollocazione del prestatore in ambito aziendale rientra nel cd. obbligo di "repêchage", la cui verifica incide sul requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento", previsto dall'art. 18, comma 7, st.lav. novellato, da intendere come una evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti legittimanti il recesso, che ne consenta di apprezzare la chiara pretestuosità, con accertamento di merito incensurabile, in quanto tale, in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale di riconoscere la tutela reintegratoria attenuata in un caso in cui il lavoratore, divenuto fisicamente inidoneo, aveva accettato di svolgere le mansioni inferiori assegnategli, sia pure contestando l'inquadramento applicato).

Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29893 del 18/11/2019 (Rv. 655719 - 02)