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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2458

Demansionamento - Danno non patrimoniale - Condizioni - Prova - Onere - Mezzi - Fattispecie.

In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva omesso qualsiasi indagine in ordine al prospettato danno non patrimoniale, astenendosi dal fare cenno alle circostanze di fatto dedotte dal lavoratore, anche solo al fine di escluderne la sussistenza o il valore sintomatico).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24585 del 02/10/2019 (Rv. 655766 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2103, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2729