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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione – Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 18887 del 15/07/2019 (Rv. 654493 - 01)

Lavoro straordinario, notturno, festivo e nel periodo feriale - Festività infrasettimanali - Diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dalla prestazione - Conseguenze - Limiti - Condizioni - Fattispecie.

La normativa in tema di festività infrasettimanali (legge n. 260 del 1949, come modificata dalla legge n. 90 del 1954) è completa ed autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal prestare la propria attività lavorativa in occasione di determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con la conseguenza che il predetto diritto non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e lavoratore o di accordi sindacali stipulati da oo.ss. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che - reputato legittimo il licenziamento intimato ad un dipendente per essersi quest'ultimo rifiutato di espletare attività lavorativa nella giornata del 1° maggio - non aveva previamente verificato se la normativa di legge fosse stata derogata da un accordo individuale col datore o da accordi sindacali stipulati dalle oo.ss. con esplicito mandato da parte del lavoratore).

Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 18887 del 15/07/2019 (Rv. 654493 - 01)