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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) –Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 20519 del 30/07/2019 (Rv. 654792 - 01)

Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - Licenziamento disciplinare nullo per vizi di forma - Rinnovazione in base agli stessi motivi del precedente - Ammissibilità - Revoca del precedente licenziamento - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Il licenziamento disciplinare nullo per vizi formali può essere rinnovato, in base agli stessi motivi addotti a giustificazione del precedente recesso e con l'adozione delle modalità prescritte ed omesse, senza che sia necessaria la revoca del primo atto di risoluzione del rapporto, poiché tale rinnovazione si risolve nel compimento di un negozio diverso ed esula dallo schema dell'art. 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti "ex tunc" e non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della propria autonomia negoziale.

Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 20519 del 30/07/2019 (Rv. 654792 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1423