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estinzione del rapporto di lavoro - Cass. 13533/2019

licenziamento individuale disciplinare – nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni - Tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. novellato - Proporzionalità tipizzata dalla contrattazione collettiva - Necessità - Valutazione giudiziale di proporzionalità - Tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, st.lav. modificato - Disparità di trattamento

In tema di licenziamento disciplinare, l'accesso alla tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, presuppone una valutazione di proporzionalità fra sanzione conservativa e fatto in addebito tipizzata dalla contrattazione collettiva, mentre, laddove il c.c.n.l. rimetta al giudice la valutazione dell'esistenza di un simile rapporto di proporzione in relazione al contesto, al lavoratore spetta la tutela indennitaria di cui all'art. 18, comma 5, st.lav., non ravvisandosi in tale disciplina una disparità di trattamento - connessa alla tipizzazione o meno operata dalle parti collettive delle condotte di rilievo disciplinare - bensì l'espressione di una libera scelta del legislatore, fondata sulla valorizzazione dell'autonomia collettiva in materia.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13533 del 20/05/2019 (Rv. 653962 - 01)