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Costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - Aziende di trasporto aereo - Assunzioni ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001 - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7604 del 18/03/2019

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - Aziende di trasporto aereo - Assunzioni ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001 - Proroga del contratto ex art. 4 del predetto d.lgs. - Indicazione delle ragioni - Esclusione - Fondamento.

In tema di assunzioni a tempo determinato nel settore del trasporto aereo ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 368 del 2001, la proroga del contratto a termine concluso tra le parti non richiede l'indicazione di alcuna ragione giustificativa, in quanto l'art. 4 del predetto d. lgs., nell'ammettere la proroga a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato l'originario contratto a tempo determinato, intende farne dipendere la legittimità dagli stessi presupposti che caratterizzano la fattispecie relativa alla stipulazione del contratto, che, nel caso del trasporto aereo, è disciplinata dalla legge in modo "acausale".

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7604 del 18/03/2019