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Estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - Corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8293 del 25/03/2019

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - Corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare - Necessità - Mutamento dell'incolpazione - Limiti - Fattispecie.

Il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, rispetto ad una contestazione relativa ad irregolarità nella negoziazione di titoli di credito, commesse da un dipendente di un istituto credito, non aveva valutato, ai fini della sussistenza della giusta causa, il diverso addebito, specificato solo nel corso del giudizio, della richiesta di prestiti ad un cliente per far fronte ad una forte esposizione debitoria).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8293 del 25/03/2019