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Costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - Nullità del termine - Accertamento giudiziale - Conversione in contratto a tempo indeterminato - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8385 del 26/03/2019

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - Nullità del termine - Accertamento giudiziale - Conversione in contratto a tempo indeterminato - Decorrenza - "Ex tunc" - Fondamento - Conseguenze.

In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l'obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva; ne consegue che la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera con effetto "ex tunc" dalla illegittima stipulazione del contratto a termine (sicché non è configurabile un recesso datoriale intervenuto "ante tempus" in costanza di un rapporto di lavoro a tempo determinato), mentre l'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, per il periodo fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8385 del 26/03/2019

Cod_Civ_art_1419