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Associazioni sindacali - immunita' - sindacati (postcorporativi) - liberta' sindacale - repressione della condotta antisindacale - Proclamazione di uno sciopero - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8670 del 28/03/2019

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - associazioni sindacali - immunita' - sindacati (postcorporativi) - liberta' sindacale - repressione della condotta antisindacale - Proclamazione di uno sciopero - Adibizione da parte del datore di lavoro del personale rimasto in servizio alle mansioni del personale in sciopero - Assegnazione a mansioni inferiori - Condotta antisindacale - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.

Nel caso di sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria, può escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro che assegni il personale rimasto in servizio a mansioni inferiori, solo se queste siano marginali, accessorie e complementari a quelle proprie dei lavoratori così impiegati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta sia lesiva dell'interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dell'astensione con il compimento di atti illegittimi perché in violazione dell'art. 2103 c.c. (Fattispecie in cui la S.C., nel caso di sciopero del personale di esazione dipendente della società Autostrade per l'Italia s.p.a., ha escluso l'antisindacalità della condotta datoriale consistita nell'adibire il responsabile dell’esazione alla funzione di apertura /chiusura delle porte manuali e nel demandare ai gestori di tratta l'intervento sulle piste in caso di malfunzionamento dei sistemi di pagamento elettronici, trattandosi di interventi sporadici ed occasionali).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8670 del 28/03/2019

Cod_Civ_art_2103