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Trasferimento d'azienda - Cessazione di appalto - Trasferimento "ope legis" dei lavoratori all'impresa subentrante - Esclusione - Ipotesi di trasferimento ex art. 2112 c.c. - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8922 del 29/03/2019

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - trasferimento d'azienda - Cessazione di appalto - Trasferimento "ope legis" dei lavoratori all'impresa subentrante - Esclusione - Ipotesi di trasferimento ex art. 2112 c.c. - Presupposti - Verifica in concreto - Necessità.

In caso di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, non esiste un diritto dei lavoratori licenziati dall'appaltatore cessato al trasferimento automatico all'impresa subentrante, ma occorre accertare in concreto che vi sia stato un trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., mediante il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, o almeno del "know how" o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti, altrimenti ostandovi il disposto dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, non in contrasto, sul punto, con la giurisprudenza eurounitaria che consente, ma non impone, di estendere l'ambito di protezione dei lavoratori di cui alla direttiva n. 2001/23/CE ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del trasferimento di azienda.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8922 del 29/03/2019

Cod_Civ_art_2112