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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 3647 del 07/02/2019

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - Revoca del licenziamento - Accettazione della revoca - Libertà di forma - Comportamenti taciti del lavoratore - Ricostruzione della volontà abdicativa del lavoratore - Necessità – Fondamento - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 3647 del 07/02/2019

La revoca del licenziamento non richiede la forma scritta atteso il principio per cui i negozi risolutori degli effetti di atti che richiedono - come il licenziamento - la forma scritta non sono assoggettati ad identici requisiti formali in ragione dell'autonomia negoziale, di cui la libertà di forma costituisce, in mancanza di diversa prescrizione legale, significativa espressione. E parimenti libera, per le medesime ragioni, la forma dell'accettazione, da parte del lavoratore, della revoca del licenziamento, che può avvenire anche in forma tacita o presunta, ma il relativo accertamento presuppone una ricostruzione della volontà abdicativa, anche attraverso elementi indiziari ex art. 2729 c. c., in termini certi e idonei a consentire di attestare, in modo univoco, la volontà del lavoratore a rinunziare ad un diritto già entrato nel suo patrimonio.

Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 3647 del 07/02/2019

Cod_Civ_art_2112, Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_100

revoca del licenziamento