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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) divieto di intermediazione di manodopera - obbligo dell'interponente di operare le ritenute - regime intertemporale - tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - ritenute alla fonte - redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 31720 del 07/12/2018

Nell'ipotesi di violazione del divieto d'intermediazione di manodopera, occorre distinguere il regime antecedente all'abrogazione della l. n. 1369 del 1960, nel quale deve essere escluso l'interesse ad agire dell'Agenzia della Entrate a richiedere il pagamento delle ritenute d'acconto al datore di lavoro interponente, ove quello interposto le abbia già versate, non essendo tale versamento suscettibile di rimborso o di ripetizione, da quello successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, poiché l'obbligo di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente postula, da un lato, l'instaurazione del rapporto di lavoro su domanda del lavoratore, e dall'altro, i mancati pagamenti del somministratore, l'omessa costituzione del rapporto di lavoro su iniziativa dei lavoratori, nei casi prescritti dall'art. 27 del detto decreto, impedisce comunque l'insorgenza in capo all'interponente dell'obbligo di operare le ritenute.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 31720 del 07/12/2018