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Divieto di intermediazione e di interposizione

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - appalto avente ad oggetto prestazioni di lavoro - caratteristiche - mancanza di una organizzazione della prestazione lavorativa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo - violazione del divieto di cui all'art. 1 della l. n. 1369 del 1960 - sussistenza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27105 del 25/10/2018

>>> Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, previsto dall'art. 1 della l. n. 1369 del 1960 (applicabile "ratione temporis"), opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa mantenendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, l'assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione finalizzata al conseguimento di un risultato produttivo autonomo. (Nella specie, relativa a un appalto per la gestione del servizio di "help desk" presso un Ministero, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva accertato il carattere vietato dell'appalto riscontrando, in base ad un apprezzamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, l'assenza di un effettivo potere direttivo della società appaltatrice nei confronti dei lavoratori, a fronte dell'intervento della committente nella predisposizione dei manuali operativi, oltre che nella formazione del personale, sul quale esercitava un sostanziale potere di direzione in relazione ad aspetti non secondari della prestazione lavorativa, quale la determinazione del periodo di ferie).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27105 del 25/10/2018