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Computabilità nel periodo di comporto

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - comporto - artt. 175 e 177 del c.c.n.l. settore terziario del 18 luglio 2008 - infortunio sul lavoro - computabilità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26498 del 19/10/2018

>>> In tema di computabilità nel periodo di comporto ex art. 2110 c.c. delle assenze dovute a malattia od infortuni riconducibili allo svolgimento di prestazioni lavorative, senza che però venga in rilievo una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., gli artt. 175 e 177 del c.c.n.l. del 18 luglio 2008 per i dipendenti delle aziende del settore terziario si interpretano nel senso che, in caso di assenza per infortunio sul lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino ad un periodo massimo di 180 giorni per anno solare, potendo le parti sociali determinare autonomamente il periodo di conservazione del posto di lavoro in ragione della rilevanza delle malattie secondo il loro genere e la loro genesi.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26498 del 19/10/2018