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Specificazione delle ragioni - accordi collettivi

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - in genere - specificazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo - richiamo ad accordi collettivi - sufficienza - limiti dimensionali dell'impresa - irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24590 del 05/10/2018

>>> Nel contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le "specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", che il datore di lavoro è tenuto ad indicare a norma dell' art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, possono risultare anche solo indirettamente dal contratto di lavoro e, "per relationem", da altri testi accessibili alle parti, tra i quali rientrano gli accordi collettivi, non trovando ostacolo tale possibilità nei limiti dimensionali dell'impresa datrice di lavoro.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24590 del 05/10/2018