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Licenziamento disciplinare - giusta causa

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - licenziamento disciplinare - contratto collettivo - previsione di fattispecie integrante giusta causa - nocumento morale o materiale - accertamento - necessità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23602 del 28/09/2018

>>> In tema di licenziamento disciplinare, qualora il grave nocumento morale e materiale è parte integrante della fattispecie prevista dalle parti sociali come giusta causa di recesso, occorre accertarne la relativa sussistenza, quale elemento costitutivo che osta alla prosecuzione del rapporto di lavoro, restando preclusa, in caso contrario, la sussunzione del caso concreto nell'astratta previsione della contrattazione collettiva. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza di merito che - nell'ipotesi di lavoratore cui erano stati contestati i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione verso prossimi congiunti, richiamando l'art. 32 del c.c.s.l. del 29 dicembre 2010 - si era limitata a richiamare l'"oggettiva gravità ed odiosità dell'episodio contestato ed il discredito cagionato all'azienda anche al suo interno", senza indicare elementi concreti idonei a dimostrare l'esistenza di un grave danno all'impresa).

Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23602 del 28/09/2018