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Retrocessione di ramo di azienda

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – trasferimento d'azienda - in genere - retrocessione di ramo di azienda - disciplina ex art. 2112 c.c. - applicabilità - presupposti - prosecuzione dell'attività- necessità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23765 del 01/10/2018

>>> In materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purché quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione aziendale, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23765 del 01/10/2018