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Estinzione del rapporto - licenziamento collettivo

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - in genere - comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, come modificato dall’art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012 - unicità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23034 del 26/09/2018

>>> In tema di licenziamento collettivo, la comunicazione, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, anche dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012, per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non può essere parcellizzata in tante comunicazioni - ciascuna limitata ai lavoratori fino a quel momento licenziati ed effettuata entro sette giorni dai singoli licenziamenti - ma deve essere unica, cioè tale da esprimere l'assetto definitivo sull'elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23034 del 26/09/2018