Skip to main content

Licenziamento collettivo -Termine per le comunicazioni

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - in genere - Termine per le comunicazioni di cui all’art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, come modificato dall’art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Dalla “comunicazione” del primo licenziamento - Fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. L, SENTENZA N. 23034 DEL 26/09/2018

In tema di licenziamento collettivo, il termine di sette giorni per la comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, come modificato dall'art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione del primo licenziamento, come risulta dal tenore letterale della disposizione, che fa espresso riferimento alla "comunicazione" dei recessi e non già alla data di ricezione degli stessi.