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Contratto di solidarietà cd. “difensivo”

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - contratto individuale di lavoro - in genere - Contratto di solidarietà cd. “difensivo” - Successivo licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo - Ammissibilità - Fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. L, SENTENZA N. 23022 DEL 26/09/2018

Nella vigenza del contratto di solidarietà cd. difensivo, previsto dall'art. 1 del d.l. n. 726 del 1984, conv. con modif. in l. n. 863 del 1984, al datore di lavoro è precluso il licenziamento collettivo - che presuppone necessariamente la riduzione stabile dell'attività economica - proprio in ragione delle specifiche finalità cui è preordinata la stipula del contratto di solidarietà, in connessione al sacrificio richiesto ai lavoratori con la riduzione dell'orario lavorativo e quindi della retribuzione, mentre è ammissibile il ricorso al recesso individuale, ancorché plurimo, per giustificato motivo oggettivo, che risponde all'esigenza di adottare misure organizzative che consentono una più intensa e funzionale organizzazione della forza lavoro, con accorpamento di funzioni e soppressione di posti di lavoro.