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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20931 del 22/08/2018

Art. 64 del C.C.N.L. "Attività Ferroviarie" del 20 luglio 2012 - Forte pregiudizio all'azienda o a terzi - Dolo generico - Sufficienza - Fattispecie.

Ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa di licenziamento, l'art. 64 del C.C.N.L. Settore Mobilità Area «Attività Ferroviarie» del 20 luglio 2012 prevede la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una condotta di mero pericolo che, sul piano soggettivo dell'elemento psicologico, è integrata dal dolo generico, ovvero dalla consapevole scelta di violare la legge, i regolamenti o i doveri scaturenti dal rapporto di lavoro, non essendo, invece, richiesto che il comportamento sia dettato dallo scopo specifico di arrecare un forte pregiudizio all'azienda o a terzi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per "abbandono della postazione di conduzione di un treno viaggiante", ritenendo sufficiente la consapevole inosservanza del divieto di allontanarsi dalla predetta postazione).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20931 del 22/08/2018