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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - disciplina (efficacia) - durata – ultrattività - successione di contratti - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 21

C.C.N.L. del 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane s.p.a. - Periodo necessario di svolgimento delle mansioni superiori ai fini della promozione automatica - Termine contrattuale più lungo di quello legale - Scadenza del contratto - Ultrattività - Esclusione - Fondamento.

L'art. 87 del C.C.N.L. 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane s.p.a., stabilisce il vigore della suddetta disciplina collettiva fino al 31 dicembre 1997 e l'applicazione, per il periodo successivo, delle ordinarie disposizioni di diritto privato, sicché, non essendo emersa alcuna pattuizione, nemmeno per fatti concludenti, in senso contrario, è esclusa qualsiasi ultrattività del detto c.c.n.l. nel periodo di vacanza contrattuale. Ne consegue che, in caso di impiego del lavoratore in mansioni superiori successivamente alla scadenza del contratto collettivo del 1994 e prima dell'entrata in vigore del successivo, ai fini della maturazione del diritto all'acquisizione della qualifica superiore

(nella specie, alla categoria dei quadri), trova applicazione l'art. 2103 c.c. e non è necessario lo svolgimento della prestazione per la durata di sei mesi, come richiesto dalla disposizione contrattuale collettiva.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 21188 del 27/08/2018