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lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - orario di lavoro Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6900 del 20/03/2018

Contratto di lavoro “part-time” - Clausole elastiche - Illegittimità - Conseguenze - Liquidazione equitativa del danno - Ammissibilità - Criteri.

Le cd. clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere "a comando" la prestazione lavorativa dedotta in un contratto a tempo parziale, sono illegittime, stante la "ratio" dell'art. 5 del d.l. n. 726 del 1984, conv. con modif. in l. n. 863 del 1984, che richiede la pattuizione per iscritto della collocazione temporale dell'orario ridotto. Dall'accertata illegittimità di tali clausole non consegue l'invalidità del contratto di lavoro a tempo parziale, né la trasformazione in contratto a tempo pieno, ma solo l'integrazione del trattamento economico (ex artt. 36 Cost. e 2099, comma 2, c.c.), atteso che la disponibilità alla chiamata del datore di lavoro, di fatto richiesta al lavoratore, pur non potendo essere equiparata a lavoro effettivo, deve comunque trovare adeguato compenso, da liquidare con valutazione equitativa, tenendo conto della maggiore penosità ed onerosità che di fatto viene ad assumere la prestazione lavorativa per la messa a disposizione delle energie lavorative per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato, a tal fine rilevando la difficoltà di programmazione di altre attività, l'esistenza e la durata di un termine di preavviso, la percentuale delle prestazioni a comando rispetto all'intera prestazione, l'eventuale quantità di lavoro predeterminata in misura fissa, la convenienza del lavoratore medesimo a concordare di volta in volta le modalità della prestazione.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6900 del 20/03/2018