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Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - compenso (onorario) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8502 del 27/04/2015

Compensi professionali per ingegneri ed architetti relativi a prestazioni rese allo Stato ed altri enti pubblici - Derogabilità dei minimi tariffari ex art. 2, comma 12 bis, del d.l. n. 65 del 1989, convertito in legge n. 155 del 1989 - Fondamento.

I compensi per le prestazioni professionali rese da ingegneri ed architetti allo Stato e agli altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, possono essere concordati, ai sensi dell'art. 4, comma 12 bis, del d.l. 2 marzo 1989, n. 65 (aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 1989, n. 155), in misura ridotta rispetto ai minimi tariffari, secondo i generali criteri di determinazione del corrispettivo nell'ambito del contratto d'opera, il quale non può prescindere da quanto convenuto dalle parti, senza che ricorra alcuna nullità del patto derogatorio, né sorga l'obbligo dell'amministrazione committente di liquidare al professionista il maggiore compenso richiesto in base alle proprie parcelle.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8502 del 27/04/2015