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Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - compenso (onorario) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6886 del 24/03/2014

Diritto del professionista al compenso - Persistenza in caso di domanda risarcitoria e non risolutoria del committente - Fondamento.

Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6886 del 24/03/2014