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lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto – Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 2139 del 29/01/2018

licenziamento individuale - reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) Esercizio dell’opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione - Efficacia - Intimazione di un secondo licenziamento - Irrilevanza.

Il diritto di opzione per l’indennità sostitutiva della reintegra sorge con la sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento e permane fino alla scadenza del termine di decadenza, decorrente dall’invito del datore alla ripresa del servizio o dalla comunicazione del deposito della sentenza contenente l’ordine di reintegrazione, ex art. 18, comma 5, st.lav. “ratione temporis” vigente; fino a tale momento il diritto del lavoratore di ottenere l'indennità fa parte del patrimonio giuridico del medesimo e risulta insensibile alle cause sopravvenute impeditive del concreto ripristino del rapporto, quali ad esempio l’intimazione di un nuovo licenziamento.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 2139 del 29/01/2018