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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 29054 del 05/12/2017

Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni – trasferimenti - Ingiustificatezza ex art. 2103 c.c. - Rifiuto opposto dal lavoratore - Legittimità - Condizioni - Disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria - Necessità - Fattispecie.

In caso di trasferimento non adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 c.c, il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere proporzionato all'inadempimento datoriale ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c, sicché lo stesso deve essere accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in presenza di trasferimento illegittimo del lavoratore da Pomezia a Milano, aveva ritenuto proporzionata la reazione del lavoratore medesimo che aveva messo a disposizione le sue energie lavorative presso la legittima sede di lavoro).

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 29054 del 05/12/2017