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Lavoro - lavoro subordinato - associazioni sindacali - sindacati (post corporativi) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2492 del 22/04/1982

Attività sindacale - assemblea - convocazione ai sensi e con le modalità ex artt. 20 e 25 della legge n. 300 del 1970

Partecipazione dei lavoratori affiliati a talune associazioni sindacali ma non di tutti gli iscritti al fondo speciale di previdenza - deliberazione dello scioglimento di detto fondo - inammissibilità.*

Ai fini della formazione della volontà propria delle associazioni non riconosciute - fra le quali sono da ricomprendere i fondi di previdenza e assistenza costituiti, con contributi dei lavoratori e del datore di lavoro, nell'ambito della previsione dell'art. 2117 cod. civ. e privi di personalità giuridica - sebbene valga il principio maggioritario nelle deliberazioni, è necessario che tutti i portatori del diritto di voto o, in genere, di partecipare al procedimento per la formazione suddetta, siano stati formalmente convocati dai competenti organi dell'ente ed avvertiti degli argomenti sui quali questi deve manifestare la sua volontà, e, in Mancanza di ciò, la deliberazione va ritenuta non semplicemente invalida, ma giuridicamente inesistente. Pertanto, una assemblea dei lavoratori, convocata ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 20 e 25 della legge 20 maggio 1970 n. 300, alla quale partecipino i lavoratori affiliati a talune associazioni sindacali, ma non tutti quelli iscritti ad uno dei suddetti fondi, sebbene ottenga la presenza della maggioranza dei dipendenti dell'impresa, non può deliberare lo scioglimento del fondo stesso, siccome destinata a fini diversi e non preceduta da convocazione degli organi di questo con le esposte formalità. ( V 4252/76, mass n 382943; ( V 2570/68, mass n 335028).*

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2492 del 22/04/1982