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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - subordinazione - sanzioni disciplinari – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25253 del 01/12/2009

Ricorso da parte del lavoratore colpito da sanzione disciplinare ad un collegio di conciliazione e arbitrato - Natura irrituale di tale arbitrato - Configurabilità - Conseguenze in ordine ai limiti di impugnabilità in sede giudiziaria del relativo lodo - Fattispecie.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore (al quale il datore di lavoro abbia irrogato una sanzione disciplinare) richieda la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato - secondo quanto previsto dall'art. 7, comma sesto, della legge n. 300 del 1970 o da analoghe disposizioni della contrattazione collettiva - l'arbitrato in questione ha natura irrituale (e non già rituale). Ne consegue che la relativa decisione non è impugnabile in sede giudiziaria in ordine alle valutazioni affidate alla discrezionalità degli arbitri (quali quelle relative al materiale probatorio, ovvero alle scelte operate per comporre la controversia), ma soltanto per vizi idonei ad inficiare la determinazione degli arbitri per alterata percezione o falsa rappresentazione dei fatti, ovvero per inosservanza delle disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi. (Nella specie, il lavoratore aveva dedotto la violazione dei termini del procedimento disciplinare ed il tribunale, muovendo dalla considerazione preliminare della natura irritale del lodo, aveva conseguentemente ritenuto che il lodo potesse essere impugnato solo per vizi concorrenti con la formazione e la manifestazione di volontà negoziale, con esclusione degli errori di giudizio; la S.C. ha confermato la decisione ed ha affermato il principio su esteso).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25253 del 01/12/2009