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Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12911 del 02/12/1991

Assunzione di un lavoratore con la qualifica di apprendista - Instaurazione conseguente di un rapporto di apprendistato - Esclusione - Conseguenza - Sussistenza di tale rapporto - Onere probatorio del deducente - Oggetto.

L'assunzione in servizio di un lavoratore con la qualifica di apprendista, ancorché effettuata attraverso l'ufficio di collocamento, non comporta di per sè l'instaurazione di un rapporto di apprendistato, e, pertanto, in caso di contestazione, la sussistenza di tale speciale rapporto di lavoro deve essere provato dalla parte che lo allega, mediante la dimostrazione dei relativi requisiti essenziali, tra i quali preminente quello dell'insegnamento professionale impartito al lavoratore per la sua qualificazione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12911 del 02/12/1991