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Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - tirocinio (apprendistato) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9011 del 25/08/1995

Trasformazione del rapporto speciale in normale rapporto di lavoro - Evoluzione naturale del primo rapporto - Configurabilità - Novazione - Esclusione - Periodo di apprendistato - Inclusione nell'anzianità di servizio - Necessità.

In tema di contratto di apprendistato, la presenza di un ulteriore elemento rispetto al normale contratto di lavoro subordinato costituito dallo scopo di consentire al lavoratore di acquisire una qualificazione professionale, utile ad entrambe le parti, non esclude che la trasformazione del rapporto speciale di apprendistato in normale rapporto di lavoro, in ognuna delle ipotesi in cui tale trasformazione è prevista (positivo giudizio di idoneità al termine del tirocinio, mantenimento in servizio del dipendente oltre il periodo massimo di apprendistato, attribuzione, anche implicita, della qualifica nel corso del tirocinio, con riferimento delle corrispondenti mansioni) avvenga quale evoluzione naturale del primo rapporto in conformità della sua funzione, al di fuori di ogni novazione dello stesso, con la conseguenza, espressamente prevista dall'art. 19 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 ("Disciplina dell'apprendistato") che il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9011 del 25/08/1995