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Lavoro - lavoro subordinato - assunzione - tirocinio – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7 del 03/01/1966

Istruzione professionale - qualifiche - operaio - qualificato.

La discriminazione tra apprendista ed operaio qualificato della stessa categoria non va fatta sulla base del salario o della minore eta del prestatore d'opera, ma va piu incisivamente ed essenzialmente ricercata nella natura delle mansioni affidate al dipendente e nella utilita che il datore di lavoro ne ritrae. L'addestramento professionale, costituente l'elemento essenziale dell'apprendistato, puo ben compiersi attraverso l'Esercizio di fatto del le mansioni di regola svolte dal prestatore di lavoro qualificato, sia pure con un rendimento minore a cagione dell'inesperienza del lavorato re e per le finalita dell'apprendimento.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7 del 03/01/1966