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Lavoro - lavoro subordinato - assunzione – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 66 del 04/01/1966

Tirocinio - retribuzione - minimi salariali.

Pur non potendosi disconoscere che nel rapporto di lavoro il principio commutativo e insensibile all'eta e al sesso, art. 37 della Costituzione, e che alla retribuzione dell'apprendista si estendono i principi inderogabili dettati dall'art. 36 della Costituzione,deve tuttavia ritenersi che nella disciplina positiva dell'apprendistato e insita una disparita rispetto al rapporto ordinario, non solo perche il soggetto da all'opera, da esso prestata, un rendimento diverso, ma anche e soprattutto perche il lavoro svolto non rappresenta solo il mezzo per percepire un determinato guadagno, ma anche il mezzo per conseguire una qualificazione professionale. Da cio consegue che, dovendo il giudice, nell'applicazione del duplice criterio dettato dall'art.36 della Costituzione,proporzionalita e sufficienza, accertare concretamente la correlazione tra l'opera prestata e le esigenze umane del prestatore d'opera, soggettivamente ed oggettivamente considerate,non possono sfuggire al suo incensurabile giudizio le sopraindicate disparita.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 66 del 04/01/1966