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Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7621 del 10/07/1991 (2)

Tirocinio (apprendistato) - Retribuzione - Determinazione - Rinvio alla contrattazione collettiva - Limiti - Inosservanza per diversa interpretazione dell'art. 11 della legge n. 25 del 1955 - Contrasto con gli artt. 39 e 3 Cost..

L'art. 11, lett. c), della legge 19 gennaio 1955 n. 25, nel richiamare i contratti collettivi ai fini della determinazione dell'entità della retribuzione che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere all'apprendista (e che, ai sensi del successivo art. 13, primo comma, deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio), opera (come l'art. 7 della stessa legge) un rinvio generico alla contrattazione collettiva, senza alterarne l'originaria efficacia giuridica ed il conseguente limite di operatività - ove trattisi di contratti collettivi di diritto comune - per i soli aderenti alle organizzazioni di categoria che li hanno stipulati. Una diversa interpretazione, non giustificata a termini dell'art. 12, primo comma, delle Preleggi, contrasterebbe sia con il precetto del quarto comma dell'art. 39 Cost., che stabilisce determinati requisiti per il conferimento di efficacia generale obbligatoria ai contratti collettivi, sia con il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 Cost., atteso che la diversità di efficacia della disciplina collettiva rispetto agli altri rapporti di lavoro non sarebbe giustificata dalla specialità del rapporto di apprendistato, caratterizzato da due cause - quella dell'insegnamento e quella della prestazione di lavoro nel periodo di tirocinio - che non si sovrappongono ma che, componendosi, non perdono la loro individualità.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7621 del 10/07/1991