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Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - Istruzione professionale - In genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 987 del 01/02/1994

Rapporto istituito per la formazione professionale dei lavoratori con corsi di addestramento o perfezionamento indetti autonomamente dalle imprese - Oggetto - Attività fisica ed intellettuale dell'allievo - Estraneità al sinallagma - Equiparabilità alla prestazione lavorativa - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa all'inserimento degli addestrandi, quali motoristi di bordo, nella organizzazione di bordo dell'aeromobile.

Nel rapporto che si istituisce nei corsi di addestramento o perfezionamento per lavoratori, indetti dalle imprese con autonomia di regolamentazione, organizzazione e funzionamento, l'insegnamento impartito, diretto alla formazione professionale dell'allievo, è l'unico oggetto del contratto, mentre la prestazione di attività fisica ed intellettuale da parte di quest'ultimo, in quanto indispensabile per l'attuazione dello scopo, cui è preordinato il negozio, resta estraneo al sinallagma contrattuale e quindi non è assimilabile alla prestazione del lavoratore subordinato, salvo che l'iscrizione al corso non risulti in concreto un espediente per mascherare la instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha escluso la sussistenza di tale rapporto rilevando tra l'altro che l'inserimento degli addestrandi, quali motoristi di volo, nell'organizzazione di bordo dell'aeromobile si era realizzato al livello strettamente necessario per il regolare svolgimento del corso di addestramento).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 987 del 01/02/1994