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Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - tirocinio (apprendistato) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1052 del 28/01/1995

Assunzione di un lavoratore con la qualifica di apprendista - Instaurazione di un rapporto di apprendistato - Necessità - Esclusione - Controversia relativa alla sussistenza di tale rapporto - Onere probatorio - Incidenza - Oggetto.

L'assunzione in servizio di un lavoratore con la qualifica di apprendista, ancorché effettuata tramite l'ufficio di collocamento, non comporta di per sè l'instaurazione di un rapporto di apprendistato e pertanto, in caso di contestazione, la sussistenza di tale speciale rapporto di lavoro deve essere provata, dalla parte che l'allega, mediante la dimostrazione dei relativi requisiti essenziali e, in particolare, dell'insegnamento professionale impartito al lavoratore apprendista allo scopo di farlo diventare lavoratore qualificato.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1052 del 28/01/1995