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Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - tirocinio (apprendistato) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3696 del 14/03/2001

Assunzione di un lavoratore con la qualifica di apprendista - Rilascio della prescritta autorizzazione - Implicita instaurazione di un rapporto di apprendistato - Esclusione - Controversia relativa alla sussistenza di tale rapporto - Prova - Onere del deducente - Oggetto.

L'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente alla instaurazione di un rapporto di apprendistato, rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, non comporta di per sè che il rapporto di lavoro posto in essere sia qualificabile come di apprendistato; pertanto, in caso di contestazione, la sussistenza di tale speciale rapporto di lavoro deve essere provata dalla parte che l'allega, mediante la dimostrazione dei relativi requisiti essenziali e, soprattutto, dell'insegnamento professionale impartito al lavoratore tirocinante allo scopo di farlo diventare lavoratore qualificato, mentre non assume, al detto fine, significato decisivo il fatto che il lavoratore assunto sia privo di una precedente esperienza lavorativa, trattandosi di circostanza non incompatibile con la costituzione di un normale rapporto di lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3696 del 14/03/2001