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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16559 del 05/08/2005

Novazione oggettiva - Responsabilità per illeciti commessi in costanza del primo rapporto di lavoro - Persistenza - Fondamento.

Nell'ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro per novazione oggettiva - così come non si estinguono le obbligazioni già venute in essere al momento della novazione, ai sensi dell'art. 2130 cod. civ., e la responsabilità per danni sopravvive in tutti casi di cessazione del rapporto di lavoro - non viene meno la responsabilità del dipendente per illeciti commessi in costanza del primo rapporto di lavoro i cui effetti si dispieghino compiutamente anche durante lo svolgimento del rapporto successivo.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16559 del 05/08/2005