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Lavoro - lavoro subordinato - rinunzie e transazioni - ricevuta a saldo (qualificazione e valore) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 304 del 14/01/1998

Rilascio a seguito della riscossione dell'indennità di fine rapporto - Acquiescenza al licenziamento - Configurabilità - Condizioni.

La riscossione da parte del prestatore di lavoro dell'indennità di fine rapporto ed il rilascio da parte dello stesso della quietanza liberatoria a saldo può costituire acquiescenza al licenziamento, pur illegittimamente intimato, ove si accerti in concreto, con valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, l'intenzione del prestatore di lavoro di accettare l'atto risolutivo del rapporto.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 304 del 14/01/1998