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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione (recesso e risoluzione) del rapporto – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2351 del 13/05/1978 (2)

Certificato di lavoro - contenuto - carattere tassativo - indicazione della causa della cessazione del rapporto - esclusione - fattispecie.

L'art 2124 cod civ, nel disporre che l'imprenditore, se non e obbligatorio il libretto di lavoro, deve rilasciare, all'atto della cessazione del rapporto e qualunque ne sia la causa, un certificato con l'indicazione della durata dell'occupazione e delle mansioni esercitate, determina il contenuto tassativo di tale certificato e di conseguenza, esclude che in esso possa essere indicata la causa della cessazione del rapporto. Infatti tale certificato e sostitutivo del libretto di lavoro, per il quale la legge n 112 del 1935 espressamente prevede l'assenza di valutazione sulla condotta del lavoratore durante il servizio e la Mancanza di specificazione delle cause di cessazione del rapporto. (nella specie, il lavoratore pretendeva che dal certificato risultassero le sue dimissioni volontarie, quali causa di cessazione del rapporto).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2351 del 13/05/1978