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Lavoro - lavoro subordinato - indennità - di contingenza - di fine rapporto di lavoro - di anzianità – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3711 del 01/06/1988

Norma transitoria ex art. 5 della legge n. 297 del 1982 - estinzione del rapporto anteriormente al 1986 - aumenti della indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura maturati dall'1 febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 - spettanza - condizioni - estensione.

Ai sensi dell'ampia formulazione della norma transitoria del terzo comma dell'art. 5 della legge 29 maggio 1982 n. 297, che si riferisce al "caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente al 1986", gli aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura maturati dall'1 febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 spettano anche ai lavoratori (a tempo indeterminato o determinato) il cui rapporto sia cessato in qualsiasi momento compreso fra la data di entrata in vigore della legge predetta e la data dell'1 gennaio 1986, con cui si esaurisce il meccanismo di graduale recupero dei punti di contingenza congelati previsto dal secondo comma dello stesso art. 5.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3711 del 01/06/1988