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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9974 del 28/07/2000

Servizio militare di leva - Onere di comunicazione a carico del lavoratore - Inosservanza - Licenziamento in periodo di servizio di leva - Comunicazione all'originario domicilio del lavoratore - Ritualità - Termine per impugnare il recesso - Decorrenza.

La sospensione del rapporto di lavoro in periodo di servizio di leva, con conseguente dispensa del lavoratore dal dovere, contrattualmente stabilito, di comunicare le variazioni del proprio indirizzo, presuppone la previa comunicazione da parte del lavoratore al datore di lavoro dell'inizio del servizio militare, in mancanza della quale ritualmente il datore di lavoro comunica il licenziamento intimato al lavoratore in periodo di servizio di leva indirizzando l'atto all'originario domicilio da quest'ultimo indicato, e dalla data di tale comunicazione - che, in quanto recettizia, si perfeziona in ragione della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. - decorre il termine di sessanta giorni per impugnare il licenziamento (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto tardiva l'impugnazione del licenziamento intimato dal datore di lavoro subito dopo l'inizio del periodo di servizio di leva per assenza ingiustificata dal lavoro con comunicazione all'originario domicilio del lavoratore, dove era risultato sconosciuto)

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9974 del 28/07/2000