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Lavoro - lavoro subordinato - lavoro agricolo - in genere (scambi di mano d'opera) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8390 del 12/06/2002

Lavoro avventizio e lavoro di salariato fisso - Distinzione - Criteri - Accertamento - Presupposti.

Nell'ambito del lavoro subordinato in agricoltura, la distinzione fra il lavoro avventizio e quello di salariato fisso non può farsi discendere unicamente dalla constatazione del dato fenomenico della continuità delle prestazioni lavorative, ma piuttosto dalla sussistenza di un effettivo vincolo contrattuale fra le parti, specificamente inteso ad assicurare al rapporto un carattere di stabilità, sia quanto a prestazioni lavorative (ovvero disponibilità ad esse del lavoratore), sia quanto a corresponsione della relativa retribuzione, per un periodo minimo fissato e regolato dalla legge e dalla contrattazione collettiva; il giudice di merito deve pertanto compiere un'adeguata indagine sull'accordo specificamente concluso dalle parti, pur trattandosi di accordo non soggetto ad alcun requisito formale e desumibile anche da dichiarazioni orali o da fatti concludenti su cui fondare eventuali presunzioni.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8390 del 12/06/2002