Skip to main content

Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - collocamento al lavoro - ciechi, invalidi e mutilati - assunzione obbligatoria – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11934 del 07/08/2003

Assunzione di lavoratore erroneamente avviato come appartenente a categoria protetta - Recesso del datore di lavoro dopo la scoperta dell'errore - Legittimità - Condizioni - Accertamento del giudice di merito circa l'essenzialità e riconoscibilità dell'errore - Insindacabilità in cassazione - Limiti - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 2098 cod. civ. - Esclusione.

Il datore di lavoro che abbia assunto un lavoratore erroneamente avviato come appartenente ad una delle categorie protette, ai sensi della legge n. 482 del 1960, recede legittimamente dal rapporto allorché venga accertato l'errore, sempre che questo - secondo un apprezzamento riservato al giudice del merito e incensurabile in cassazione se congruamente motivato - risulti essenziale e riconoscibile; ne' in tal caso può ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 2098 cod. civ., che prevede la legittimazione del solo Pubblico Ministero all'azione di annullamento di contratti di lavoro posti in essere senza l'osservanza delle disposizioni sul collocamento, non essendo attribuibile al datore di lavoro alcuna violazione di tali norme.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11934 del 07/08/2003