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Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 739 del 21/01/1993

Indicazione dell'orario osservato, contenuta nella busta paga - Contenuto confessorio - Configurabilità - Valore di prova legale del fatto costitutivo della pretesa del lavoratore diretta al pagamento del compenso dello straordinario - Esclusione - Condizione.

Ove la busta paga consegnata al lavoratore - alla quale è assegnata dalla legge 5 gennaio 1953 n. 4 la funzione di consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato contenga l'indicazione dell'orario di lavoro osservato dal dipendente, a tale dichiarazione del datore di lavoro non può essere assegnato, in relazione al suo contenuto confessorio, il valore di prova legale del fatto costitutivo della pretesa del dipendente diretta alla remunerazione di lavoro straordinario, ove alla dichiarazione stessa si accompagni quella di fatti tali fa infirmare nella fattispecie l'efficacia del fatto confessato mediante la specificazione della quantità complessiva del lavoro svolto.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 739 del 21/01/1993